Parchi, Ville e Giardini Storici nel Regolamento del Verde – Parte seconda


21/02/2021

Parchi, Ville e Giardini Storici nel Regolamento del Verde – Parte seconda



PARCHI, VILLE E GIARDINI STORICI DI ROMA CAPITALE nel “Regolamento del verde pubblico e privato e del paesaggio urbano di Roma Capitale”: Parte Seconda
Ottava puntata sugli emendamenti al testo del Regolamento del Verde inviati dall’Associazione per Villa Pamphilj all’Assemblea Capitolina affinché possano essere valutati e, possibilmente, presentati in sede di discussione.
Ricordiamo che in buona parte degli emendamenti si trovano citati due testi:
1. il testo emendato (decisione di Giunta del 12 gennaio 2021) con le modifiche volute dall’Assessora Laura Fiorini> visibile per intero qui: https://cutt.ly/fkzLv7R
2. il testo originario (decisione di Giunta n. 2 del 16 gennaio 2019) ovvero quello redatto insieme all’Assessora Pinuccia Montanari> visibile per intero qui: https://cutt.ly/0kzK5we.
In altri abbiamo inserito invece le proposte elaborate ex novo dalla nostra associazione, a volte mixando entrambi i testi benché, in forma prioritaria, sia stata mantenuto l’essenza e soprattutto “la sostanza” di quello originale (ovvero quello concordato con Pinuccia Montanari).
In questi articoli vogliamo segnalare come il Dipartimento Ambiente abbia voluto arbitrariamente acquisire competenze che non gli appartengono, prima tra tutti, la gestione e l’utilizzo degli immobili. Attraverso gli emendamenti fatti inserire dall’Assessora Laura Fiorini, e l’acquisizione di competenze sull’utilizzo e sul piano di gestione degli immobili che insistono all’interno dei parchi e giardini storici si configurerebbe peraltro un serio conflitto di competenze con il Dipartimento al Patrimonio.
Infatti il “testo coordinato” all’art. 49, in merito alla concessione e l’utilizzo, rimanda al successivo art. 54 commi 7 e 8 che però non è esclusivo per i parchi storici, piuttosto a tutte le Aree Verdi con i primi (i parchi storici) che non possono essere comprensibilmente omologati alle seconde.
Come è inaccettabile vengano esclusi a priori il parere della Sovrintendenza Capitolina o le pertinenze del Dipartimento al Patrimonio.
A nostro avviso, la concessione degli immobili presenti nei parchi, ville e giardini storici deve sempre avvenire attraverso evidenza pubblica e per finalità compatibili con la loro vocazione storico-culturale-ambientale mentre rimane assolutamente incomprensibile la modalità con cui si vorrebbe affidarli per eventi occasionali o per l’utilizzo di “terzi” attraverso l’invio di una semplice email/PEC.
Tra gli articoli su cui riteniamo si debba metter attentamente mano, quello relativo alle affissioni che noi chiediamo siano permesse solo su bacheche posizionate all’esterno dei parchi storici; quello dedicato alla sorveglianza, nel quale evidenziamo come il controllo dei parchi e delle ville storiche debba svolgersi attraverso un monitoraggio costante, capillare e pertanto, svolto a piedi, a cavallo o in mountain bike… visto quanto sia ormai provato come ciò non possa avvenire efficacemente da dietro i finestrini di un veicolo che percorre a malapena i viali principali.
NOTA BENE: i successivi articoli, come accennato, sono riferiti alle aree verdi in generale, ma in alcuni occorre fare specifico riferimento ai parchi storici, perché non è possibile escluderli o, peggio, implicitamente includerli con modalità talmente semplicistiche da non poter essere previste in un Regolamento del Verde che si rispetti.
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CAPITOLO 3
PARCHI E GIARDINI DI PREGIO STORICO, ARCHITETTONICO E AMBIENTALE
Art. 49 Gestione degli immobili
Al comma 4
Testo emendato (decisione di Giunta del 12 gennaio 2021)
“I beni sono concessi a seguito di apposita procedura ad evidenza pubblica, qualora si tratti di uso non occasionale. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 54 commi 7 e 8 del presente Regolamento.”
NOTA BENE: i commi dell’articolo richiamato (ed emendato con decisione di Giunta del 12 gennaio 2021) all’art. 54 commi 7 e 8 sono i seguenti:
>7. “Relativamente alla gestione degli immobili che insistono su parchi, giardini ed aree verdi Il Dipartimento Tutela Ambientale sulla base dell’elenco di cui al comma 6 dell’art. 15 del presente Regolamento, entro il 31 marzo di ogni anno predispone il piano degli interventi manutentivi occorrenti per la salvaguardia e fruibilità degli immobili di propria competenza, accompagnato da una stima di massima dei lavori minimi eventualmente necessari allo scopo. Il piano è pubblicato nei 15 giorni successivi.”
NOTA BENE: il comma richiamato (ed emendato con decisione di Giunta del 12 gennaio 2021) comma 6 dell’art. 15 è il seguente: 6. “Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento il Dipartimento Tutela Ambientale pubblica sul sito istituzionale l’elenco, da esso tenuto, degli immobili che insistono su parchi e ville storiche indicandone la proprietà e gli estremi catastali.”
> 8. “Qualora il bene risulti inutilizzato, nei trenta giorni successivi alla pubblicazione di cui al comma precedente, chiunque può presentare, mediante posta elettronica certificata proposte relative alla possibile utilizzazione del bene. Entro il 30 settembre di ogni anno il Dipartimento Tutela Ambientale pubblica sul sito istituzionale il piano di gestione degli immobili di competenza. Tutti gli atti di disposizione relativi agli immobili di competenza sono consultabili anche attraverso un apposito collegamento ipertestuale inserito nel catasto del verde.”
Proposta di emendamento – Si propone di sostituire il testo del comma 4 con il seguente:
N.d.R. già testo originario (decisione di Giunta n. 2 del 16 gennaio 2019)
“Eventuali concessioni a soggetti estranei all’Amministrazione vengono assegnate con apposita procedura ad evidenza pubblica”
MOTIVAZIONE – E’ inaccettabile l’inserimento dei sopra citati commi in quanto gli immobili devono essere sempre concessi attraverso una procedura ad evidenza pubblica. L’inserimento delle parole “non occasionali” è fuorviante e non determina quantitativamente (ovvero per quanto tempo) né qualitativamente (ovvero che tipo di utilizzo viene concesso). Inoltre i riferimenti all’art. 54 commi 7 (e il relativo riferimento al comma 6 dell’art. 15) ed 8 affidano implicitamente al Dipartimento Ambiente la concessione, l’uso ed il piano di gestione degli immobili, escludendo a priori il parere (o possesso) della Sovrintendenza Capitolina e del Dipartimento al Patrimonio. Appare inoltre troppo semplicistica la facilità con la quale si permetterebbe la concessione, seppur “occasionale” degli immobili (attraverso l’invio di una email pec) ed il relativo utilizzo “a terzi”, ovvero a chiunque: questa scelta potrebbe attivare usi speculativi degli immobili (fiere, vendita al dettaglio, mercatini) che invece dovrebbero conservare un utilizzo legati alle caratteristiche insite dei parchi e delle ville storiche, ovvero storico-ambientale.
NOTA BENE: Il comma 7 ed 8 dell’art. 54 commi 7 ed il comma 6 dell’art. 15 sono oggetto di proposta di emendamento (cancellazione) nel presente documento.
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Art. 50 – Autorizzazioni
Al comma 1 lettera a
Testo emendato (decisione di Giunta del 12 gennaio 2021)
“finalità, precisazione delle aree interessate, durata dell’attività”
Proposta di emendamento – Si propone di sostituire il testo al comma 1 lettera a con il seguente:
N.d.R. già testo originario (decisione di Giunta n. 2 del 16 gennaio 2019)
“finalità, precisazione delle aree interessate, durata della ricerca o dell’attività didattica o culturale”
MOTIVAZIONE – Le attività temporanee da svolgersi all’interno dei parchi e delle ville storiche proprio per le loro peculiarità devono necessariamente avere caratteristica didattico-culturale. Se questo non viene specificato si apre l’accesso ad ogni tipologia di attività temporanea.
Al comma 1 lettera c
Testo emendato (decisione di Giunta del 12 gennaio 2021)
“nominativi degli organizzatori e dei responsabili”
Proposta di emendamento – Si propone di sostituire il testo al comma 1 lettera c con il seguente:
N.d.R. già testo originario (decisione di Giunta n. 2 del 16 gennaio 2019)
“nominativi delle persone interessate nel lavoro di ricerca o di attività didattica o culturale.”
MOTIVAZIONE – I nominativi delle persone autorizzate devono essere correlate all’attività didattico-culturale.
Al comma 4
Testo emendato (decisione di Giunta del 12 gennaio 2021)
“E’ facoltà dell’Amministrazione rilasciare l’autorizzazione di cui al comma 1 anche in caso di inosservanza del termine di presentazione”
Proposta di emendamento – Si propone di cancellare il comma 4
MOTIVAZIONE – Non appare congruo e logico inserire dei termini di presentazione (al comma 1 stesso articolo) per poi non rispettarli o disattenderli.
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Art. 52 – Affissioni
Testo emendato (decisione di Giunta del 12 gennaio 2021)
“1. Fatte salve le affissioni autorizzate o effettuate direttamente dagli uffici preposti, nei parchi e giardini storici è vietato affiggere cartelli, manifesti e materiali di qualsiasi genere, all’interno e all’esterno degli stessi, sui cancelli d’ingresso, sulle recinzioni, sui muri esterni degli edifici e nei parcheggi di pertinenza.
2. Le comunicazioni relative ad attività consentite possono essere affisse in apposite bacheche per tutta la durata delle attività e nei trenta giorni antecedenti.
3. In caso di affissione abusiva di cartelli nei luoghi indicati nel comma 1 gli organi e i soggetti preposti procedono ai sensi della normativa vigente.”
Proposta di emendamento – Si propone di sostituire il testo dell’art. 52 con il seguente:
N.d.R. già testo originario (decisione di Giunta n. 2 del 16 gennaio 2019)
“1. Fatte salve le affissioni curate direttamente dai competenti Servizi Affissioni sia dipartimentale che territoriali, nei parchi storici è vietato affiggere cartelli, manifesti e materiali di qualsiasi genere, nonché sui cancelli d’ingresso, sulle recinzioni, sui muri esterni degli edifici, presso gli ingressi e i parcheggi di pertinenza e sul patrimonio arboreo.
2. Le comunicazioni relative ad attività che hanno la funzione di promuovere l’interesse dei cittadini per i parchi per coinvolgerli nella loro conservazione e valorizzazione possono essere affisse in apposite bacheche posizionate all’ingresso dei parchi (per massimo 30 giorni), purché adeguatamente inserite nel contesto e previa autorizzazione da parte del Dipartimento Tutela Ambientale, Direzione competente alla gestione del verde, ai sensi di quanto disposto nel presente Regolamento.
3. In caso di affissione abusiva di cartelli, di materiali di qualsiasi genere sui cancelli d’ingresso, all’interno di Parchi, Ville e Giardini storici pubblici, sui muri degli edifici e sulle recinzioni, gli organi e soggetti incaricati della vigilanza procedono alla rimozione del materiale e contestualmente al sequestro amministrativo ai sensi dell’ art. 23 del decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e del Regolamento comunale AA.PP. recante le norme in materia di esposizione della pubblicità e di pubbliche affissioni, di cui alla deliberazione A.C. n. 50 del 30.07.2014
– Modifiche ed integrazioni alla deliberazione consiliare n. 100 del 12 aprile 2006 e delle vigenti disposizioni regolamentari di Roma Capitale.”
MOTIVAZIONE – il testo n. 2 approvato dalla Giunta il 16 gennaio 2019 è più congruo in relazione alle attività da promuovere, in quanto stabilisce un massimo di 30 giorni di affissioni che comprendono anche l’attività stessa. Appare importante non dilungare le affissioni sia per evitare un’eventuale sovrapposizione di informazioni, sia per evitare una possibile dispersione. In caso di affissione abusiva è inoltre importante elencare le norme applicate in tal senso.
Nel testo originale (decisione di Giunta n. 2 del 16 gennaio 2019) al comma 1 si è inserito, dopo le parole “parcheggi di pertinenza” le parole “sul patrimonio arboreo”, così da richiamare questa importante parte dei parchi storici insieme agli altri luoghi vietati. Si è inoltre inserito al comma 2 dopo la parola “bacheche” le parole “posizionate all’ingresso dei parchi” in quanto luogo di minor impatto visivo e ambientale.
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Art. 53 Presidio e sorveglianza
Testo emendato (decisione di Giunta del 12 gennaio 2021)
“1. Roma Capitale provvede alla sorveglianza, anche attraverso l’uso di telecamere con le modalità previste dalla normativa vigente, dei parchi storici e delle aree limitrofe al fine di:
A) garantire condizioni ottimali di fruizione ed il rispetto delle norme di comportamento e di tutela;
B) prevenire atti vandalici e qualsiasi danno al patrimonio e l’uso improprio delle aree;
C) evitare molestie agli animali.
2. Le attività di sorveglianza, sono svolte, in via principale dal Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale o dai soggetti eventualmente autorizzati a norma dell’art. 63 comma 1 lett. c) del presente Regolamento.
3. L’Amministrazione può stipulare specifiche convenzioni e/o accordi con enti e associazioni di volontariato per le attività di presidio e vigilanza dei parchi storici e per le conseguenti segnalazioni agli uffici capitolini i competenti, alla Polizia Locale e/o alle forze dell’ordine.”
Proposta di emendamento – Si propone di sostituire il testo dell’art. 53 con il seguente:
“1. Roma Capitale è tenuta alla sorveglianza dei parchi storici e delle aree limitrofe al fine di garantire condizioni ottimali di fruizione ed il rispetto delle norme di comportamento e di tutela, di prevenire atti vandalici e qualsiasi danno al patrimonio e l’uso improprio delle aree, di evitare molestie agli animali.
2. Le attività di sorveglianza, sono svolte in via principale dal Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale; dai Funzionari delle Aziende Sanitarie Locali per quanto riguarda gli aspetti sanitari; dagli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria; dai dipendenti Capitolini o altri soggetti eventualmente autorizzati con provvedimento del Sindaco.
Le attività di controllo e monitoraggio posso avvenire anche con l’ausilio di pattuglie appiedate, in borghese, a cavallo, o ciclo munite, con particolare riguardo, oltre che per i percorsi abituali (viali e sentirei) anche per le aree più defilate, ovvero quei luoghi dove più spesso si consumano attività illecite o abusive.
Le attività di sorveglianza può avvalersi di telecamere da posizionare presso gli ingressi o nei luoghi di maggiore interesse storico, artistico e ambientale dei parchi e delle ville storiche.”
MOTIVAZIONE – Roma Capitale è tenuta alla sorveglianza dei parchi storici, attraverso l’attività di monitoraggio, sorveglianza e controllo. L’utilizzo delle telecamere può essere un aiuto in più, ma non può sostituire un’attività di controllo capillare sul territorio effettuabile non solo percorrendo in auto i viali principali, quanto piuttosto effettuando controlli mirati, a piedi, a cavallo o in mountain bike.
Vai al post FB>https://cutt.ly/Ylfs7Sl

Leggi e guarda anche:
“Sintesi degli emendamenti”> https://cutt.ly/LkNu3pz
“Quel “pasticciaccio brutto” del Regolamento del Verde… prima puntata.”> https://cutt.ly/8kz2fPp
“Sponsorizzazioni, Notevole interesse pubblico, Catasto del Verde”… seconda puntata> https://cutt.ly/ykQuS84
“Classi di grandezza, nuovi impianti, alberature stradali”… terza puntata> https://cutt.ly/nkDoDri
“Regolamento del verde pubblico e privato e del paesaggio urbano di Roma Capitale”: aree cani… o aree da cani?”…quarta puntata> https://cutt.ly/sk2mHL5
“Potature e nidi nel “Regolamento del verde pubblico e privato e del paesaggio urbano di Roma Capitale”… quinta puntata> https://cutt.ly/Blegwjh
“Accesso dei veicoli in Aree Verdi” nel Regolamento del verde pubblico e privato e del paesaggio urbano di Roma Capitale”> https://cutt.ly/kluOU2A
PARCHI, VILLE E GIARDINI STORICI DI ROMA CAPITALE nel “Regolamento del verde pubblico e privato e del paesaggio urbano di Roma Capitale”: Parte Prima
VAS “Quel Pasticciaccio brutto del Regolamento del Verde”> https://cutt.ly/rkbhD
VIDEO: “Donazioni, vi spieghiamo perché vogliamo sia modificato il comma 5, Articolo 13 del Regolamento del Verde”> https://cutt.ly/Gk1JO3E
VIDEO: “Aree per cani, vi spieghiamo perché vogliamo sia modificato il comma 2, Articolo 26 del Regolamento del Verde”> https://cutt.ly/1k8g1zC

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