Per la salvaguardia e la tutela di villa Doria Pamphilj

L' Associazione per Villa Pamphilj, pone come proprio compito quello di perseguire ogni iniziativa atta a salvaguardare e tutelare il complesso territoriale e naturale situato nella città di Roma e denominato villa Doria Pamphilj.

04/11/2022

"Più chiaro di così!."


*** CARTELLO SCOMPARSO!*** "Più chiaro di così!." Da qualche settimana sono apparsi dei nuovi cartelli: sono quelli che riassumono le informazioni più importanti circa la fruizione di Villa Pamphilj e i suoi divieti. A parte gli orari di apertura/chiusura, che ricordiamo essere da ottobre e marzo dalle 07 alle 18 e da aprile a settembre dalle 07 alle 20 (quindi non gli orari elastici confezionati ad hoc per i volontari voluti dall’amministrazione capitolina al posto dei cari e sicuri custodi di un tempo…sic!), possiamo vedere tutta una serie di altre indicazioni che forse vale la pena spiegare più dettagliatamente. A. Per prima cosa occorre gettare i rifiuti negli appositi contenitori: questa indicazione è contenuta nel Decreto Legislativo 152 del 2006 “Norme in materia Ambientale” articoli 192 che stabilisce quanto segue: 192. Divieto di abbandono 1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. 2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee. 3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate. 4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni. B. Sull’accesso dei cani il riferimento invece è Regolamento Tutela degli Animali n.275 del 24 ottobre 2005 che stabilisce quanto segue: Art. 30 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche, luoghi privati. Ai cani muniti di guinzaglio estensibile o non estensibile o museruola accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l’accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi ad eccezione di quelli dove sia espressamente vietato previo parere vincolante del competente Ufficio per la tutela degli animali mediante apposita segnaletica che riporti l’indicazione dell’area verde accessibile ai cani più vicina. C. In merito alla dispersione di rifiuti e nello specifico delle deiezioni canine c’è invece da seguire l’Ordinanza del Sindaco n. 25 del 31 gennaio 2013 che afferma: Ai sensi dell’articolo 34 del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e sporcare il suolo pubblico o di uso pubblico con escrementi di animali e cani. I proprietari sono tenuti a munirsi di appositi involucri o sacchetti, buste di plastica richiudibili e comunque impermeabili ai liquidi, per permettere la raccolta delle deiezioni canine. In caso di violazione, fermi i limiti edittali stabiliti nei citati regolamenti, il pagamento nella misura ridotta è pari a 250,00. Nonché l’Ordinanza Min. Salute 6 agosto 2013 che all’art.1 comma 4 afferma che “È fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse.” D. A stabilire invece il divieto di abbandono di mozziconi di sigarette è il Nuovo Regolamento di Polizia Urbana, Delibera n.43 del 06/06/2019 che all’articolo 4 – Comportamenti vietati nei luoghi pubblici, al comma n) abbandonare i mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi. Al fine di tutelare l'ambiente dalle conseguenze nocive derivanti dall'abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo, i fumatori che non siano in possesso di posacenere portatili, devono obbligatoriamente conferire i mozziconi negli appositi contenitori (cassonetti per la raccolta indifferenziata); E. Riguardo il divieto di accesso ai veicoli a motore, è stabilito nel Regolamento Capitolino del verde pubblico e privato e del paesaggio urbano di Roma Capitale (purtroppo non citato nel cartello) all’ Articolo 59. - Accesso di veicoli a motore, al comma 1. In tutti i giardini, parchi pubblici e ville storiche, è vietato l'accesso, la circolazione e la sosta di veicoli a motore. F. Non abbiamo invece trovato il riferimento normativo in merito al divieto di “introdurre cani nelle aree pavimentate e sull'erba sintetica”. Vai al post FB>https://cutt.ly/dMvuMJC Leggi anche: 1. Decreto Legislativo 152 del 2006 “Norme in materia Ambientale” > https://cutt.ly/DNG8oro 2. Regolamento Tutela degli Animali n.275 del 24 ottobre 2005> https://cutt.ly/WNG8cIO 3. Ordinanza del Sindaco n. 25 del 31 gennaio 2013> https://cutt.ly/3NG8AwP 4. Ordinanza Min. Salute 6 agosto 2013> https://cutt.ly/MNG64SQ 5. Nuovo Regolamento di Polizia Urbana, Delibera n.43 del 06/06/2019> https://cutt.ly/ONG83IH 6. Regolamento Capitolino del verde pubblico e privato e del paesaggio urbano di Roma Capitale.> https://cu