Per la salvaguardia e la tutela di villa Doria Pamphilj

L' Associazione per Villa Pamphilj, pone come proprio compito quello di perseguire ogni iniziativa atta a salvaguardare e tutelare il complesso territoriale e naturale situato nella città di Roma e denominato villa Doria Pamphilj.

03/04/2013

Lo Statuto dell'Associazione


Facebook Cerca persone, luoghi e cose Cerca persone, luoghi e cose Adriana Home Richieste di amicizia Messaggi Notifiche Impostazioni account Modifica Statuto dell'Associazione per Villa Pamphilj 3 aprile 2013 alle ore 18:23 Statuto dell’Associazione per Villa Pamphilj ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE, SCOPI, DURATA E’ costituita l’Associazione denominata “ASSOCIAZIONE PER VILLA PAMPHILJ”, con lo scopo di perseguire tutte le iniziative atte a salvaguardare e tutelare il complesso territoriale e naturale adibito a parco pubblico e denominato “villa Doria Pamphilj” , nella sua attuale consistenza. L’Associazione, ricostituita intorno ai principi dell’omonima fondata il 9 luglio 1992 pone tra i suoi compiti: - esercitare il controllo su ogni attività intrapresa da soggetti pubblici o privati all’interno di villa Doria Pamphilj, al fine di va1utarne la compatibilità con la caratteristica di villa storica e destinazione a parco pubblico, facendo ricorso ad ogni iniziativa prevista dalla Legge in sede amministrativa e giudiziaria; - promuovere iniziative culturali, sportive e ambientali, manifestazioni e spettacoli, mostre e incontri, studi e ricerche, convegni, comitati scientifici, diffusione di materiale didattico, opuscoli, pubblicazioni editoriali e multimediali, finalizzate alla reintegrazione dell’unità di villa Doria Pamphilj e alla sua corretta fruizione da parte della collettività: - intervenire presso le Autorità e le Amministrazioni competenti, nonché presso soggetti privati, per garantire la protezione del patrimonio floro-faunistico, di quello storico-artistico, delle attrezzature, degli arredi e dei manufatti ivi esistenti proponendosi loro come costante e informato interlocutore. L’Associazione “ASSOCIAZIONE PER VILLA PAMPHILJ’ è un organismo senza fini di lucro, amministrativamente autonomo, rappresentata da un Consiglio Direttivo operante su indicazione dell’Assemblea degli iscritti. L‘Associazione ha una durata di 99 (novantanove) anni dalla registrazione del presente Statuto. ARTICOLO 2 - SOCI Gli iscritti si dividono in Soci ordinari, Soci onorari, Soci collettivi. I Soci dispongono e sottoscrivono durante la prima Assemblea ordinaria un regolamento con le norme per l’ammissione, il gradimento, l’esclusione dall’Associazione. ARTICOLO 3 - SOCI ORDINARI E SOCI COLLETTIVI Possono essere ammessi alla categoria dei Soci ordinari, ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, persone di buona condotta morale e sociale che, in armonia con le finalità dell’Associazione, chiedano di farne parte. All’Associazione possono aderire in qualifica di Soci collettivi le Associazioni, i comitati di cittadini od altri soggetti collettivi le cui finalità e comportamenti concreti non risultino in contrasto con lo spirito e i fondamenti del presente Statuto. L’iscrizione è valida per un anno e rinnovabile. La qualifica di Socio viene a cessare o per dimissioni o per radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo. Le quote di iscrizione sono fissate del Consiglio Direttivo. ARTICOLO 4 - SOCI ONORARI Possono essere ammessi alla categorie dei Soci onorari, su richiesta del Consiglio Direttivo, personalità del mondo scientifico, culturale, politico etc., la cui attività sia compatibile con le finalità dell’Associazione. L’ammissione quale Socio onorario è gratuita e cessa su richiesta del Socio medesimo, ovvero del Comitato Direttivo. ARTICOLO 5 - ORGANI DIRETTIVI ED ESECUTIVI Organi dell’Associazione sono: - l’Assemblea dei Soci; - il Consiglio Direttivo (C.D.) - il Presidente - il vice Presidente - il Segretario-Economo-Cassiere L’Assemblea dei Soci si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni sei mesi ed ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario. La stessa viene celebrata in prima e seconda convocazione e può essere ordinaria oppure straordinaria. La convocazione si effettua mediante avviso del Presidente affisso nella sede sociale, e inoltrato almeno dieci giorni prima la data di effettuazione. Gli avvisi devono specificare la natura dell’Assemblea, la data, l’ora ed il luogo della prima e seconda convocazione nonché il suo ordine del giorno. Non è ammesso il voto per delega. Le Assemblee sono valide in prima convocazione se rappresentata la maggioranza (50 % + 1) dei Soci; in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti. ARTICOLO 6 - ASSEMBLEA ORDINARIA L’Assemblea ordinaria delibera: - sull’attività ordinaria dell’Associazione; - sull’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo; - sull’elezione, ogni anno, dei membri del Consiglio Direttivo; - sull’approvazione del regolamento. ARTICOLO 7 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA L’Assemblea straordinaria può essere convocata: - dal Consiglio Direttivo; - da almeno il 10 % degli iscritti con proposta motivata di ordine del giorno. L’Assemblea straordinaria non può trattare altri argomenti all’infuori di quelli per i quali è stata convocata. ARTICOLO 8 - CONSIGLIO DIRETTIVO Il Consiglio Direttivo, che dura in carica un triennio, è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri rinnovabili che nomineranno al loro interno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario-Economo-Cassiere. Ad esso spettano la direzione dell’Associazione, e tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Il Consiglio Direttivo, inoltre, determina la quota annuale di ammissione, formula le richieste di ammissione alla categoria dei Soci onorari, delibera la radiazione degli iscritti per incompatibilità con le finalità dell’Associazione (la radiazione deve essere ratificata dall’Assemblea Straordinaria) Nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti un Presidente, un Vice Presidente, il Segretario-Economo-Cassiere. Tutte le cariche sono onorifiche e non danno diritto ad alcuna retribuzione. Il Consiglio Direttivo si riunisce di regola una volta al mese e straordinariamente ogni qual volta lo ritenga necessario il Presidente o almeno la maggioranza dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo delibera validamente con l’intervento della metà più uno dei propri componenti e le delibere sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e la convocazione viene inviata dal Segretario-Economo-Cassiere. ARTICOLO 9 - CARICHE SOCIALI Al Presidente spetta: - presiedere il Consiglio Direttivo; - rappresentare l’Associazione di fronte a terzi; - la firma sociale; - convocare il Consiglio Direttivo con il relativo ordine del giorno; - convocare l’Assemblea degli iscritti; - firmare la corrispondenza che impegna l‘Associazione nell’ambito delle deliberazioni del Consiglio Direttivo Il Vice Presidente: sostituisce in tutto e per tutto il Presidente quando costui è impossibilitato a svolgere le proprie funzioni. Il Segretario-Economo-Cassiere: - prepara lo schema di bilancio preventivo e di quello consuntivo; - tiene aggiornato il libro degli iscritti ed il libro contabile; - cura gli avvisi di convocazione e la pubblicazione dei comunicati inerenti alle varie manifestazioni; - compila e sottoscrive i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo. I Consiglieri: collaborano con il Vice Presidente ed il Segretario-Economo-Cassiere e a loro possono essere conferiti incarichi particolari in conformità con le finalità dell’Associazione. ARTICOLO 10 - ANTICIPATA RIELEZIONE DI UNO O PIU’ MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO Quando venisse meno un membro del Consiglio Direttivo, in anticipo rispetto alla scadenza prevista, dovrà essere convocata entro 30 giorni l’Assemblea che procederà alla nomina del nuovo. La carica di membro viene comunque meno in seguito all’assenza ingiustificata ad almeno cinque riunioni consecutive del Consiglio Direttivo. ARTICOLO 11 - PATRIMONIO ED ENTRATE DELL’ASSOCIAZIONE Al momento della sua fondazione, il patrimonio dell‘Associazione è di euro 800,00 (euro ottocento virgola zero zero) Lo stesso potrà essere incrementato attraverso le quote di iscrizione, attraverso eventuali contributi ricevuti per la realizzazione di iniziative conformi alle finalità sociali (ART 1 del presente Statuto), attraverso donazioni di persone fisiche, Società, Enti pubblici o privati, la cui accettazione sia stata precedentemente deliberata dal Consiglio Direttivo. ARTICOLO 12 - SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea. Eventuali rimanenze attive verranno devolute ad Associazioni con finalità sociali similari. Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle leggi vigenti ed ai principi generali dell’Ordinamento giuridico. NORMA TRANSITORIA Ai soci fondatori è affidata la gestione e la promozione dell’attività, sino alla convocazione della prima Assemblea da tenersi entro 60 (sessanta) giorni dalla registrazione del presente Statuto. Ogni sua eventuale modifica spetta alla stessa Assemblea con deliberazioni prese a maggioranza assoluta degli iscritti a quella data. Vai al post FB>https://goo.gl/RWt2XE